L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente gestisce l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica di cui all'art. 251 del d.lgs. 152 06, come previsto anche dall'art. 77 bis c. 10ter del TULP (D.P.G.P. 26 gennaio 19887 n. 1-41 Leg). All'interno dell'anagrafe sono state inserite anche altre tipologie di siti di cui e bene tenere traccia ai fini pianificatori e di utilizzazione del territorio. Per eventuali informazioni si prega di far riferimento a Agenzia Provinciale per la Protezione Ambiente – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente U.O. Aria, agenti fisici e bonifiche. Per eventuali informazioni si prega di far riferimento a Agenzia Provinciale per la Protezione Ambiente – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente U.O. Aria, agenti fisici e bonifiche. I “SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA” sono suddivisi, in base alla normativa vigente, nelle seguenti classi: - Siti potenzialmente contaminati: comprendono tutte le situazioni di potenziale contaminazione notificate (ai sensi degli artt. 242, 245 o 244 del d.lgs. 152 06). La classificazione di sito potenzialmente contaminato rimane fino a quando non viene approvata un'analisi di rischio che ne determina la classificazione come “sito contaminato” o “sito non contaminato”, oppure fino al completamento degli interventi di bonifica qualora il sito sia gestito in procedura semplificata (ai sensi dell'art. 242bis o 249 del d.lgs. 152 06). - Siti contaminati: rappresentano i siti che sono risultati contaminati a valle di un'analisi di rischio sito specifica (contaminazione con concentrazioni superiori alle concentrazioni soglia di rischio) o che risultano inquinati ai sensi del DM 471 99 (iscritti in anagrafe anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 152 06). - Siti bonificati: rappresentano i siti bonificati (in procedura ordinaria o semplificata) ed i siti con messa in sicurezza permanente e procedimento concluso. - Siti non contaminati: siti con superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC di cui all'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152 06) ma non superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) calcolate con analisi di rischio sito specifica. In quest'ultimo caso possono essere previsti eventuali vincoli di utilizzo dell'area. IMPORTANTE: per avere conferma dell'esatta estensione dei siti oggetto di procedimento di bonifica e del relativo stato del procedimento di bonifica si deve fare riferimento al comune territorialmente competente o al Settore tecnico per le tutela dell'ambiente dell'APPA.